La riforma gregoriana

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Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata.»
II «Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis.»
III «Quod ille solus possit deponere espiscopus vel reconciliare.»
IV «Quod legatus eius omnibus episcopis presit in concilio etiam inferioris gradus et adversus eos sententiam depositionis possit dare.»
V «Quod absentes papa possit deponere.»
VI «Quod cum excommunicatis ab illo inter cetera nec in eadem domo debemus manere.»
VII «Quod illi soli licet pro temporis necessitate novas leges condere, novas plebes congregare, de canonica abatiam facere et e contra, divitem episcopatum dividere et inopes unire.»
VIII «Quod solus possit uti imperialibus insigniis.»
IX «Quod solius pape pedes omnes principes deosculentur.»
X «Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur.»
XI «Quod hoc unicum est nomen in mundo.»
XII «Quod illi liceat imperatores deponere.»
XIII «Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare.»
XIV «Quod de omni ecclesia quocunque voluerit clericum valeat ordinare.»
XV «Quod ab illo ordinatus alii eclesie preesse potest, sed non militare; et quod ab aliquo episcopo non debet superiorem gradum accipere.»
XVI «Quod nulla synodus absque precepto eius debet generalis vocari.»
XVII «Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque illius auctoritate.»
XVIII «Quod sententia illius a ullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit.»
XIX «Quod a nemine ipse iudicare debeat.»
XX «Quo nullus audeat condemnare apostolicam sedem apellantem.»
XXI «Quod maiores cause cuiscunque ecclesie ad eam referri debeant.»
XXII «Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec imperpetuum scriptura testante errabit.»
XXIII «Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanctus testante sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi pape continetur.»
XXIV «Quod illius precepto et licentia subiectis liceat accusare.»
XXV «Quod absque synodali conventu possit episcopus deponere et reconciliare.»
XXVI «Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romane ecclesie.» Che colui il quale non è in comunione con la Chiesa Romana non sia da considerare cattolico.
XXVII «Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere.» Che Egli possa liberare i sudditi dall’obbligo di obbedienza ai principi che hanno imposto il loro potere con la forza.

Che la Chiesa Romana è stata fondata unicamente da Dio.

Che il Pontefice Romano è l’unico che può essere di diritto chiamato universale.

Che Egli solo può deporre o reinsediare i vescovi.

Che in qualunque concilio il suo legato, anche se minore in grado, ha autorità superiore a quella dei vescovi, e può emanare sentenza di deposizione contro di loro.

Che il Papa può deporre gli assenti.

Che, fra le altre cose, non si possa abitare sotto lo stesso tetto con coloro che egli ha scomunicato.

Che ad Egli solo è legittimo, secondo i bisogni del momento, fare nuove leggi, riunire nuove congregazioni, fondare abbazie o canoniche; e, dall’altra parte, dividere le diocesi ricche e unire quelle povere.

Che Egli solo può usare le insegne imperiali.

Che solo al Papa tutti i principi debbano baciare i piedi.

Che solo il Suo nome sia pronunciato nelle chiese.

Che il Suo nome sia il solo in tutto il mondo.

Che ad Egli è permesso di deporre gli imperatori.

Che ad Egli è permesso di trasferire i vescovi secondo necessità.

Che Egli ha il potere di ordinare un sacerdote di qualsiasi chiesa, in qualsiasi territorio.

Che colui che Egli ha ordinato può dirigere un’altra chiesa, ma non può muovergli guerra; inoltre non può ricevere un grado superiore da alcun altro vescovo.

Che nessun sinodo sia definito “generale” senza il Suo ordine.

Che un testo possa essere dichiarato canonico solamente sotto la Sua autorità.

Che una Sua sentenza non possa essere riformata da alcuno; al contrario, Egli può riformare qualsiasi sentenza emanata da altri.

Che Egli non possa essere giudicato da alcuno.

Che nessuno possa condannare chi si è appellato alla Santa Sede.

Che tutte le maiores cause, di qualsiasi chiesa, debbano essere portate davanti a Lui.

Che la Chiesa Romana non ha mai errato; né, secondo la testimonianza delle Scritture, mai errerà per l’eternità.

Che il Pontefice Romano eletto canonicamente, è senza dubbio, per i meriti di San Pietro, santificato [2], secondo quanto detto dasant’Ennodio, vescovo di Pavia, e confermato da molti santi padri a lui favorevoli, come si legge nei decreti di San Simmaco papa.

Che, dietro Suo comando e col suo consenso, i vassalli abbiano titolo per presentare accuse.