Contro la violenza sulle donne

shadow

NOI FEDERICO II IMPERATORE

RE SEMPRE AUGUSTO DEI ROMANI

STABILIAMO

per nostra sensibilità

di dovere Noi difendere le donne

che vengano offese senza alcun riguardo alla loro fragile natura.

DECRETIAMO

che sia osservata la pena di morte

contro i rapitori delle vergini, delle vedove, delle spose, delle separate e contro i loro complici e mandanti.

ABROGHIAMO

la consuetudine con la quale i rapitori possono sottrarsi alla giusta pena contraendo matrimonio.

STABILIAMO

la pena di morte per il caso della violenza carnale,

ma solo per i rei confessi o in presenza di testimoni

degni di fede e che trovino gli accusati sul fatto.

Dato che Noi non vogliamo trascurare un reato così grave,

occorrendo tuttavia testimonianze dirette contro chi è colto

a violare la castità di una donna con violenza, anche se l’aveva già sedotta

RIMETTIAMO

la decisione della causa alla Sovranità Nostra,

affinché sia discussa e corredata di prove fondate,

con l’assistenza garantitaci dalla Mano Celeste.

OBBLIGHIAMO

chiunque oda gridare una donna, contro cui è usata violenza,

ad accorrere in suo aiuto

sotto la pena di quattro augustali da versare all’erario,

senza che possa fare finta di non averla udita gridare.

Se una donna ha presentato falsa istanza di giudizio

non avendo ricevuto né offesa, né rapimento, né violenza

STABILIAMO

per essa la morte per impiccagione,

affinché si senta precipitare nella fossa che intendeva preparare a un altro.

Se è gravida, che si rinvii l’esecuzione fino a quaranta giorni dopo il parto

e il figlio sia allevato a Nostre spese.

La donna che pubblicamente si prostituisce non è colpevole di questo costume.

Le povere donne meretrici devono godere della nostra protezione,

perché nessuno le costringa a soddisfare il proprio desiderio contro il loro volere.

Chi contravviene a questa disposizione, se la sua colpa è accertata, è punito con la pena di morte.

Il mezzano è invece punibile con il taglio del naso, come l’adultera.

La madre che obbliga la figlia a prostituirsi è punita con il taglio del naso.

Nessuno può però compiere violenza contro di lei.