Il culto della giustizia

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NOI FEDERICO II IMPERATORE

RE SEMPRE AUGUSTO DEI ROMANI

STABILIAMO

che il culto della giustizia si pratica nel silenzio.

Nessuno osi intervenire

senza l’autorizzazione del magistrato che presiede il giudizio.

Chi contravviene dovrà versare al Nostro Erario

un augustale se contadino, due se del borgo,

quattro se uomo d’armi, otto se barone,

sedici se è conte.

Vogliamo sia noto

che Noi pesiamo con la bilancia della giustizia

i diritti di ognuno con piatto equo

si tratti di un suddito franco, longobardo o romano,

sia che egli promuova un processo, sia che ne venga convenuto.

Se un giudice

emette una sentenza contro la legge usando frode o inganno

sia revocato

additato a perenne infamia e gli siano confiscati tutti i beni.

Se un giudice

nell’emettere una sentenza cade in errore per insipienza del diritto

sia punito

secondo l’arbitrio della Volontà Nostra.

Se un giudice

emette ingiusta condanna a morte, ricevendo in cambio denaro

sia condannato a morte.

Se uno giura il falso in giudizio

sia punito

con il taglio della mano.