Una morale civile e laica

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NOI FEDERICO II IMPERATORE

RE SEMPRE AUGUSTO DEI ROMANI

COMANDIAMO

che tutti celebrino pubblicamente il loro matrimonio.

Non possono infatti essere eredi legittimi

i figli nati da matrimonio clandestino.

ABROGHIAMO

la pena di morte per il reato di adulterio

e la sostituiamo con la confisca dei beni.

Colui che sorprende la moglie in adulterio

ha però diritto di uccidere lei e il suo amante, purché senza indugio.

Se il marito lascia andare l’amante liberamente,

sia accusato di sfruttamento della prostituzione e condannato al taglio del naso.

Se il marito accoglie nuovamente sua moglie dopo un adulterio,

dimostra con ciò di desistere dall’accusa e non può nuovamente querelarla.

Se il marito consente che la propria moglie compia atti licenziosi in pubblico,

non potrà più accusarla di adulterio.

Null’altro vogliamo imporre.

Chi infatti ha il diritto di alterare la quiete del talamo altrui?

ORDINIAMO

che al compimento dei diciotto anni

chiunque può stipulare contratti e stare in giudizio.

STABILIAMO

che siano mantenuti inviolati i diritti dei minori.

Nelle cause che coinvolgono minori non basta l’assistenza di un tutore,

ma vi sia maggiore assistenza da parte della Maestà Nostra.

PROVVEDIAMO

alla tutela per i minori che delinquono,

ma solo nella misura in cui la compassione

per la loro età commuove il giudice.