Contro la corruzione

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NOI FEDERICO II IMPERATORE

RE SEMPRE AUGUSTO DEI ROMANI

STABILIAMO

Che i funzionari addetti alla pubblica amministrazione e i giudici,

i quali nell’esercizio delle loro funzioni sottraggono il pubblico denaro,

SIANO PUNITI

con la pena di morte.

Che i funzionari addetti alla pubblica amministrazione,

i quali per negligenza procurano un danno allo Stato,

RISPONDANO DEL DANNO

con la loro persona e i loro beni secondo la discrezione del Re.

Che i funzionari addetti alla pubblica amministrazione,

i quali si procacciano un compenso presso i sudditi per ragioni del loro incarico,

SIANO CONDANNATI

a versare il quadruplo di quanto ricevuto e a restituire il maltolto

sotto pena della confisca dei loro beni.

Subiscano altresì la destituzione dall’incarico

e siano additati a perpetua infamia

affinché non siano mai più riammessi a svolgere alcuna funzione presso di Noi.